Il trattamento economico complessivo dei Soci-lavoratori sara` proporzionato alla quantita` e qualita` del lavoro prestato.
Ai fini del trattamento economico e normativo di cui sopra la Cooperativa applica il Contratto Collettivo di Lavoro delle Cooperative Sociali del 30.7.2004 stipulato dall’AGCI, LEGACOOP, CONFCOOP e CGIL, CISL e UIL per il comparto Cooperative Sociali.
Per i Soci-lavoratori che ricoprono la qualifica di Dirigente, il trattamento economico e normativo, cui fare riferimento, sara` quello previsto per i dirigenti delle imprese cooperative del 10 luglio 2000.
In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’Assemblea potra` deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici mediante:
-integrazione del compenso
-aumento gratuito del capitale sociale
-distribuzione gratuita di azioni di partecipazione.
Il Consiglio di Amministrazione, che con l’approvazione del presente Regolamento a tal fine riceve specifica delega, provvedera`, viste le mansioni svolte ed i titoli professionali posseduti da ciascun socio, ad inquadrare i singoli Soci-lavoratori subordinati nei livelli retributivi contrattuali, secondo le specifiche declaratorie e mansioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
In tale ambito il presente Regolamento disciplina specificatamente quanto segue:
- ORARIO DI LAVORO
- Il normale orario di lavoro e` fissato di norma, ma non in via esclusiva, in otto ore giornaliere e trentotto ore settimanali, l’orario settimanale di lavoro, in ragione delle necessita` organizzative del lavoro, potra` essere distribuito sia su cinque che su sei giorni la settimana;
- L’articolazione dell’orario di lavoro potra` avvenire in turni spezzati, con pausa, tra un turno e l’altro minima di un’ora; in turni continuati, sia al mattino che al pomeriggio che di notte, in turni continuativi od alternati.
- Le ore di lavoro che, in via eccezionale o per particolari situazioni organizzative, anche ricorrenti, venissero svolte in eccedenza ai limiti di cui al punto “d”, saranno accantonate nella “banca delle ore” al conto progressivo di ciascun Socio e potranno essere fruite a titolo di permesso individuale dei singoli Soci, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione. In caso di mancato godimento le stesse ore saranno retribuite con la paga del mese di aprile di ciascun anno, o all’atto della cessazione del rapporto, con la maggiorazione della paga oraria ordinaria prevista dal CCNL per gli straordinari infrasettimanali.
- RIPOSO SETTIMANALE
Il giorno di riposo settimanale di norma e` fissato nel giorno di domenica, nei lavori a turni od in situazioni che prevedono la prestazione lavorativa di domenica potra` essere fissato in altro giorno della settimana.
- LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO
Salvo quanto previsto al precedente punto 1) lettere d) ed e) si rimanda alla previsione contrattuale.
- TRASFERTE
In virtu` del fatto che l’attivita` svolta e` da considerarsi itinerante, tutti i Soci, in ragione delle esigenze organizzative della Cooperativa e delle commesse di lavoro, sono tenuti a recarsi in ogni luogo di lavoro della Cooperativa.
Per i trasferimenti che comportino, dalla sede della Cooperativa, distanze inferiori ai cento chilometri, non sara` dovuta alcuna indennita` di trasferta qualora la Cooperativa metta a disposizione il mezzo di trasporto e fornisca il pasto ai Soci.
Per distanze superiori, od in assenza delle condizioni sopra esposte, la valutazione della eventuale indennita` di trasferta sara` effettuata di caso in caso, tenuto conto del disagio sopportato dal Socio e delle previsioni del CCNL.
- MENSA
La Cooperativa non organizza in proprio alcun servizio di mensa. Tale servizio sara` fornito ai Soci per il tramite delle mense aziendali delle imprese committenti quando sia possibile stabilire con le stesse convenzioni messe in essere con esercizi pubblici. Tali situazioni non costituiscono comunque alcuna obbligazione della Cooperativa sia nei confronti del singolo Socio che della generalita` degli stessi, dovendosi considerare la possibilita` di fruire di tale servizio quale condizione di miglior favore temporaneo, dettato da condizioni logistiche e contingenti e non da una obbligazione contrattuale.
- SVOLGIMENTO MANSIONI
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi operativi e degli scopi mutualistici propri della Coperativa, tutti i Soci, secondo le esigenze produttive, sono tenuti a svolgere tutte le mansioni che vengono richieste dalle esigenze operative ed organizzative del lavoro, anche qualora le stesse siano riferibili a mansioni di un livello inferiore a quello in cui contrattualmente e` inquadrato il Socio interessato.
Resta fermo in ogni caso il trattamento economico previsto per il livello di inquadramento originario.
I Soci che per esigenze organizzative, produttive o sostitutive, vengono temporaneamente adibiti a mansioni superiori a quelle del livello di inquadramento avranno diritto, per tutto il tempo in cui sono adibiti a mansioni superiori a percepire una maggiorazione retributiva pari alla differenza tra il loro livello di inquadramento e quello di riferimento per le superiori mansioni svolte.
In ogni caso di, adibizione a mansioni superiori per un periodo superiore agli undici mesi consecutivi, o in tempi diversi, negli ultimi ventiquattro mesi, scatta automaticamente il passaggio al livello superiore.
- PART-TIME
La Cooperativa potra` stipulare con i soci contratti part-time nella misura massima del 10% dell’organico stesso della Cooperativa. Tali contratti dovranno comunque sempre trovare riscontro di compatibilita` con il lavoro e l’organizzazione della Cooperativa.
Il contratto part-time dovra` essere stipulato in forma scritta secondo le norme di legge e contrattuali di tempo in tempo vigenti.
Al contratto part-time potranno essere apposte clausole di flessibilita` dell’orario di lavoro pattuito, sino al 30% dell’orario contrattualmente stabilito per il part-time stesso.
In caso di pluralita` di richieste di part-time che vadano oltre i limiti massimi di cui sopra, oppure che superino i limiti massimi di compatibilita` con le esigenze organizzative e produttive della Cooperativa, sara` data precedenza,con il seguente ordine:
- ai Soci che abbiano titolo per fruire dei congedi parentali, cosi` come regolamentati dalla Legge;
- ai Soci affetti da malattie professionali;
- ai Soci con invalidita` permanente superiore al 30%;
- ai Soci dediti agli studi per il conseguimento di un titolo di studio a corso legale (Laurea compresa).
- TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI SUBORDINATI
Il trattamento economico dei Soci-lavoratori dipendenti subordinati e` stabilito dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato.
L’Assemblea, inoltre, potra` definire con apposita delibera un trattamento economico ulteriore, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalita` stabilite in accordi stipulati dalla Associazione Cooperativa cui aderisce,ai sensi dell’art.n. 2 della Legge n. 142/2001.
In sede di approvazione del bilancio d’esercizio l’Assemblea potra` deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi individuati dai precedenti commi del presente articolo, di ulteriori trattamenti economici mediante:
- integrazione delle retribuzioni;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione Cooperativa.