La Cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa, risultato operativo, fatturato, indebito) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell’attivita` dell’azienda, puo` dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:
- contrazione o sospensione dell’attivita` produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa;
- situazioni temporanee di mercato;
- crisi economiche settoriali o locali;
- una carenza di liquidita` finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.
Nei casi di cui al precedente articolo, l’Assembea potra` deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale con l’indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.
Con riferimento a tutti i settori di attivita` della Cooperativa e, a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potra` prevedere la possibilita` di un apporto economico da parte dei Soci–lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorita` per quelli individuali, e quelli definiti a livello aziendale e territoriale.
Se necessario l’Assemblea potra` deliberare la riduzione del trattamento economico il quale non potra` comunque essere inferiore al 70% del trattamento globalmente previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile.
Nell’applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potra` tener conto delle situazioni di particolare difficolta` in cui riversano i Soci o eventuali impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.
In funzione del superamento dello stato di crisi l’Assemblea potra` infine deliberare apporti temporanei da parte di Soci-lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilita` alla flessibilita` temporale nelle prestazioni lavorative.
Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell’occupazione alle quali la Cooperativa abbia accesso a norma di Legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai Soci apporti sostanzialmente equilibrati.
L’Assemblea potra` differenziare l’applicazione di dette misure a seconda dei settori di attivita` e dei rapporti coinvolti.
RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON OCCASIONALE