Ai sensi dell’art. n. 6, lettera c, della Legge n. 142/2001, la Cooperativa applica nei confronti dei Soci-lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di Legge.
Per i Soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e SS. del Codice Civile e nell’art. n. 409, comma 4, del Codice di Procedura Civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali nonche` gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo e di Collaborazione Coordinata e Continuativa in quanto compatibili con la figura del Socio-lavoratore.