Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta

1.    I Soci della Cooperativa:

  1. Concorrono alla gestione dell’impresa, partecipando alla formazione degli Organi Sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
  2. Partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche` alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
  3. Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
  4. Mettono a disposizione le loro capacita` professionali, anche in relazione al tipo e allo stato dell’attivita` svolta, nonche` alla quantita` delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.
  1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 142/2001, e dell’articolo n. *  dello Statuto, ogni Socio-lavoratore instaura con la Cooperativa, in forma scritta, uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:
    • Subordinato;
    • Autonomo;
    • Di collaborazione coordinata non occasionale;
    • Tra Socio-lavoratore e la Cooperativa sara` inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro, purche` compatibile con la posizione di Socio.

In caso di stipula di un contratto di lavoro subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dal Decreto Legislativo n. 152/1977 o dalle disposizioni di Legge in materia.

Per tutti gli altri tipi di rapporto sara` stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro, contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.

La scelta del tipo di rapporto di lavoro e` rimessa alla volonta` del Socio e della Cooperativa secondo le caratteristiche e le modalita` con cui si svolgera` il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all’assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell’organizzazione aziendale e produttiva.

Ogni tipologia di rapporto che si mettera` in essere dovra` in ogni caso rispondere alle previsioni di Legge in tempo vigenti.

Per i Soci-lavoratori in forza alla Cooperativa all’atto dell’approvazione del presente regolamento, viste le modalita` di esecuzione dell’opera dagli stessi resa, considerata la loro dipendenza gerarchica e funzionale della Cooperativa si procede, con l’approvazione del presente Regolamento, ricorrendone i presupposti, alla conferma e ratifica di un “rapporto di lavoro subordinato”.

Il rapporto di lavoro, in qualsiasi forma venga messo in essere, sara` stipulato in forma scritta. Contestualmente la Cooperativa comunichera` al socio il Regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa.

La Cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto sulla base della manifestazione di volonta` delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma.