Rapporto di lavoro

A) Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato

Qualora lo svolgimento dell’attivita` aziendale della Cooperativa richieda prestazioni d’opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il Socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

Il rapporto di lavoro potra` essere stipulato a tempo parziale, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Legge. La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al Socio e` subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. 

In presenza di piu` soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la Cooperativa stipula l’ulteriore rapporto di lavoro con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive convergenti, a parita` di condizioni verra` adottato il criterio della maggiore anzianita` di iscrizione nel libro soci.

Possono divenire Soci, instaurando rapporti di lavoro di o , ovvero di ogni altro genere avente concorrente finalita` formativa, anche i giovani ultradiciottenni che, pur non in possesso di una professionalita` piena, intendano acquisirla mediante prestazione del loro lavoro nella Cooperativa, mettendo a disposizione di questa, la loro capacita` lavorativa.

Al termine di tali rapporti, con i soci stessi, sara` instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle vigenti normative collettive, a meno che, prima della scadenza, e nel rispetto dei termini di preavviso, ove dovuto, la Cooperativa, con motivato giudizio, non abbia valutato non raggiunta una professionalita` piena, ritenendo quindi insussistenti le condizioni per un consolidamento del rapporto societario, che verra` risolto insieme a quello di lavoro subordinato.

B) Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato

I Soci stabiliranno, di comune accordo con la Cooperativa, un rapporto di lavoro in forma autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale, applicandosi la relativa regolamentazione, sulla base della tipologia del rapporto prescelto, qualora ne ricorrano le condizioni di non subordinazione ed in quanto compatibile con la disciplina dettata dalla Legge n. 662/1996 ai fini previdenziali.

COLLABORAZIONE COORDINATA E NON OCCASIONALE

Per i Soci con rapporto di collaborazione coordinata e non occasionale si applicano le seguenti disposizioni:

  • L’art. n. 47, comma 1, lettera c)-bis della Legge n. 917/1985;
  • L’art. n. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995;
  • L’art. 2222, del Codice Civile e seguenti e l’art. n. 409,comma 4, del Codice di Procedura Civile;
  • L’art.5 del Decreto Legislativo n. 38/2000,in ogni caso in cui l’attivita` svolta sia soggetto a tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali.

Tali norme esplicheranno i relativi effetti previdenziali e fiscali di tempo in tempo vigenti.

Si applicano inoltre tutte le disposizioni di Legge che riguardano ilpresente tipo di rapporto di lavoro.

LAVORO AUTONOMO ARTIGIANO   

La Cooperativa potra` stipulare rapporti di lavoro con Soci artigiani per tutte quelle attivita` complementari ed accessorie al proprio ciclo produttivo principale, che possano essere svolte con autonomia organizzativa e con mezzi di produzione propri dei Soci. Tali attivita` dovranno avere quale fine quello di completare i servizi resi dalla Cooperativa, integrandosi con gli stessi.

Il rapporto di lavoro del Socio della Cooperativa avente per oggetto sociale lo svolgimento di attivita` artigiane ai sensi e per gli effetti della Legge n. 443/1985 e iscritta al relativo Albo delle Imprese Artigiane e` regolato dalle norme del presente Regolamento, in tema di rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.

Pertanto i Soci stabiliranno, di comune accordo con la Cooperativa, un rapporto in forma di lavoro autonomo applicandosi la relativa regolamentazione, sulla base della tipologia del rapporto prescelto, in quanto compatibile con la disciplina dettata dalla Legge n. 443/1995 e dall’art. n. 13 della Legge n. 57/2001 con i conseguenti effetti ai fini anche degli adempimenti di carattere fiscale e previdenziale.

LAVORO AUTONOMO LIBERO PROFESSIONALE  

La Cooperativa potra` stipulare rapporti di lavoro con Soci liberi professionisti, iscritti ai rispettivi Albi Professionali, per le attivita` proprie previste dagli ordinamenti di iscrizione ed effettivamente svolte quali abituali professioni dei Soci stessi.

Tali rapporti potranno essere messi in essere per tutte quelle attivita` per cui la Cooperativa abbisogna, in via non occasionale, di apporti di conoscenze, professionalita` e specializzazioni non presenti nel proprio organico e che per tipologia ed alto livello professionale non richiedono una continuita` di prestazione in Cooperativa e non sono riconducibili, per le modalita` con le quali vengono rese le prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto i Soci stabiliranno, di comune accordo con la Cooperativa, un rapporto in forma di lavoro autonomo libero professionale, applicandosi la relativa regolamentazione, sulla base della tipologia del rapporto prescelto, in quanto compatibile con la disciplina dettata dalle leggi istitutive e regolamentari dei rispettivi ordinamenti professionali.

NORME COMUNI AI RAPPORTI DI LAVORO

  • La Cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumere i relativi oneri economici.
  • I Soci con rapporto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attivita` anche presso altri committenti a condizione della preventiva autorizzazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e sempre che l’attivita` in questione non sia in contrasto con le finalita` -imprenditoriali ed industriali – della Cooperativa.