Risoluzione del rapporto di lavoro e del rapporto associativo

I soci che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato (salvo che lo stesso rapporto di lavoro sia stato trasformato, ricorrendone i presupposti di Legge ed associativi, in altra tipologia), decadono altresi` in pari data dal rapporto associativo.

Il licenziamento del Socio-lavoratore per giusta causa o giustificato motivo e` regolato dalla Legge e dal Contratto Collettivo di riferimento.

In caso di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, ove ricorra l’obbligo di esperire la procedura` di mobilita`, la stessa dovra` essere preceduta da apposita delibera di approvazione dell’Assemblea dei Soci del programma di mobilita`.

Il licenziamento individuale del Socio-lavoratore per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, comporta la contestuale risoluzione del rapporto associativo per decadenza.

Ai sensi dell’art. n. 11   dello Statuto Sociale, allo scioglimento del rapporto sociale per recesso, decadenza o esclusione del Socio cooperatore, ne consegue anche lo scioglimento dell’eventuale rapporto di lavoro instaurato fra la Cooperativa ed il Socio stesso.